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Il Disegno di Legge Cirinnà, che prende il nome dalla sua prima firmataria, la senatrice del Partito Democratico Monica Cirinnà, potrebbe essere un primo passo verso il riconoscimento del “matrimonio” egualitario.
“Matrimonio” solo tra virgolette, poiché, formalmente, il disegno di legge non prevede la possibilità alle persone dello stesso sesso di contrarre nozze alla stregua delle coppie eterosessuali.

Fra le varie forme di civil partnership concepite in Europa, il Governo Renzi e il Partito Democratico hanno esplicitamente dichiarato di scegliere un istituto il più simile possibile a quello proprio della legislazione tedesca. Si può infatti identificare un doppio binario, in ambito europeo, da un punto di vista delle modalità di sviluppo e delle caratteristiche delle legislazioni sulle unioni civili.

Il binario “francese” è quello che più si avvicinava alla precedente ipotesi di unione civile, che ha suscitato parecchio dibattito ma che non ha mai avuto alcun riscontro sostanziale, rappresentata dai DICO, ideati durante il Governo Prodi II grazie alla battaglia di personaggi politici del centro-sinistra come l’allora Ministro delle Pari Opportunità Barbara Pollastrini, battaglia combattuta, sull’altro fronte, dal centro-destra berlusconiano e dalla Conferenza Episcopale Italiana all’epoca sotto il dominio del – per così dire – solerte Cardinale Ruini. L’ipotesi degenerò in un nulla di fatto nonostante i DICO avessero in sé un decimo dell’effettività della tutela propria dei PACS d’Oltralpe, oramai entrati nella quotidianità di migliaia di famiglie francesi (nel 2013 essi erano utilizzati da ben 168mila coppie tra cui anche quella di cui faceva parte il Presidente François Hollande), e che prevedono un sistema che agisce parallelamente a quello matrimoniale (che in Francia si applica anche agli omosessuali) con una serie di forti tutele per le coppie conviventi, anche eterosessuali, che preferiscono non contrarre matrimonio. Ai PACS, che prevedono anche un insieme di doveri molto forti di reciproca assistenza simili a quelli propri del matrimonio, si aggiungono i contratti di concubinages, forme più blande di convivenza che assicurano tutele limitate, come, per esempio, in ambito di assistenza sanitaria o di subentro nel contratto di locazione.
Il sistema tedesco è invece un sistema completamente differente, che non è caratterizzato da alcun doppio binario tra matrimonio e unione civile, ma che riserva le unioni civili in via residuale a tutti i casi in cui non è possibile contrarre matrimonio per una coppia, ovvero, non considerando le ipotesi vietate dalla legge, ai casi in cui i partner appartengano dello stesso sesso. L’unione civile “alla tedesca” è di fatto un surrogato del matrimonio riservato a chi non ha accesso all’istituto principe in ambito familiare.

Come noto, il Governo Renzi è retto da una maggioranza composta da PD e partiti satellite, la parte teoricamente più progressista, e l’Area Popolare composta dalle truppe alfaniane e dall’UdC, partiti che, pur se appartenenti al Partito Popolare Europeo, non condividono le idee moderate sul punto dei partiti europei di centro-destra più avanzati (di cui fanno parte primi ministri come quello irlandese che parla di conquista all’indomani del sì al referendum sul matrimonio egualitario o l’ex premier norvegese che partecipa ai pride); si è pertanto deciso di addivenire a una soluzione più compromissoria (e meno onerosa finanziariamente per lo Stato) come quella tedesca.

I limiti del DDL Cirinnà sono di conseguenza facilmente individuabili: la non estensione alle coppie eterosessuali, che non potranno quindi avvalersi di una forma alternativa a quella del matrimonio pregna di tutele similmente a quella dei PACS, la questione della denominazione dell’istituto (unione civile anziché matrimonio) e la limitazione alla possibilità di adottare. Al Titolo II del DDL sono comunque previsti dei contratti di convivenza, diversi dalle unioni civili e dai matrimonio e che prevedono forme di tutela meno incisive, specificate negli articoli che lo compongono (es. in tema di locazione, diritti nell’attività d’impresa, assistenza sanitaria e penitenziaria).

Eppure, l’evoluzione della giurisprudenza italiana negli ultimi anni, seppure sempre conforme sulla riserva in capo al legislatore di produrre una normativa impossibile da concepire in via esclusivamente giurisprudenziale, è andata nella direzione di riconoscere una lacuna dell’ordinamento su un vero e proprio diritto di una ampia categoria di cittadini.
La Corte di Cassazione, nella celebre sentenza n. 4184 del 2012, riconosceva il diritto al matrimonio come “diritto fondamentale dell’individuo”, in aderenza a quanto previsto dagli artt. 2 e 29 Cost. e dalle fonti sovranazionali come la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo del ’48 e la Carta Europea dei Diritti Umani. La Corte Costituzionale nel 2010 ha affermato, nella sentenza n. 138, l’inesistenza di un limite da Costituzione all’estensione del diritto al matrimonio ai membri dello stesso sesso; aspetto ripreso dalla Cassazione in diverse pronunce, da ultimo la n. 2400 del 2015.

Da un punto di vista sostanziale, non si può però dire che il DDL Cirinnà sia rimasto sordo ai richiami della giurisprudenza. Si può infatti sintetizzare il testo della normativa chiarendo che effettivamente l’unione civile prevista è un istituto nella sostanza pienamente equiparabile all’istituto del matrimonio, con gli stessi diritti e con gli stessi doveri. Sono gli stessi i limiti (le cause impeditive di cui all’art. 1 co. II, che aggiunge naturalmente il divieto di unione civile per chi è in costanza di altro matrimonio); sono anche le stesse le modalità di scioglimento (l’art. 6 rimanda al Titolo VI Capo V del Codice Civile, che affronta la tematica della separazione dei coniugi e della cessazione degli effetti civili del matrimonio). Infine, viene istituito presso ogni Comune italiano un Registro delle Unioni Civili tra persone dello stesso sesso. L’unione civile si concluderà con una dichiarazione dinanzi all’ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni (similmente al matrimonio civile).

Come già accennato, i diritti e i doveri sono gli stessi del matrimonio. L’obbligo di aiuto morale e materiale tra coniugi è esteso anche a coloro che hanno concluso unione civile; i doveri concernono anche l’assistenza sanitaria, ed eventualmente l’assistenza penitenziaria. In ambito successorio, i diritti (in primis in tema di successione legittima ovvero di quote di riserva nella successione testamentaria) del coniuge rimasto in vita si estendono parallelamente ai limiti alla libera disposizione del proprio patrimonio post mortem del de cuius.

Vi sono diversi rinvii a norme di attuazione di cui si dovrà occupare il Governo, che dovrà specificare (e, si ricordi, il diavolo si vede nei dettagli), come viene declinata questa uguaglianza sostanziale giuridica sotto molti punti di vista (es. in tema di reversibilità o ancora in campo fiscale o di normativa giuslavoristica o di accesso ai concorsi pubblici – ad esempio, stabilire se per quei concorsi che prevedono punti in maggiorazione per chi li affronta in costanza di matrimonio le norme si applicheranno identicamente anche a chi fa parte di un’unione civile).

Se questa è la normativa, così come è stata concepita, tuttavia, in Parlamento si preannuncia una battaglia lunghissima e molto complicata. Onorevoli e senatori della stessa maggioranza hanno promesso il Vietnam al DDL Cirinnà. Taluni parlamentari del PD hanno proposto di abolire ogni potenziale rischio di step-child adoption (fenomeno che interesserebbe moltissimi minori che rischiano di essere considerati veri e propri “figli di nessuno”), e di sostituire la stessa, per così dire, con il regime dell’affidamento (che però si applica in ambiti diversi, in condizioni disagiate, ed è sempre temporaneo). Ad oggi sono più di 600 le proposte di modifica solo sul primo articolo provenienti da Area Popolare, e in particolare dallo scatenatissimo senatore Carlo Giovanardi. Viene attribuita allo stesso la fantasiosa proposta di sostituire il nome “unione civile” con quello di “amicizia civilmente rilevante”. È abbastanza agevole per qualsiasi tipo di osservatore notare come questi emendamenti abbiano finalità essenzialmente ostruzionistiche e puntino alla distruzione completa del DDL.

Naturalmente il DDL Cirinnà sarebbe una vera e propria colonna portante di un nuovo traguardo nella lunga marcia verso i diritti. Tuttavia, se una reale equiparazione al “matrimonio” avrebbe consentito un’uguaglianza assoluta, il termine “unione civile”, per via della sua vaghezza, comporta il rischio che eventuali modifiche possano portare all’approvazione di un istituto che riconosce le unioni omosessuali, ma con tutele del tutto relative. Il rischio principale è quindi che, nel momento in cui sia approvato un testo, fosse anche di impatto limitato, il problema venga dichiarato risolto e pertanto superato.

Per allontanare questo rischio occorre quindi essere estremamente vigili sui contenuti e sulla sostanza di questo nuovo istituto giuridico che potrebbe riportare l’Italia a far parte nuovamente e pienamente dell’Europa dei diritti, figlia dell’Illuminismo.

S. K.

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