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Ci sono un’infinità di ragioni per cui non vorrei scrivere questo articolo – sulla Sentenza della cassazione n. 8108 del 2018 – , che in realtà è più un appello. La prima delle quali, ovviamente, trae origine dal fatto che non vorrei nemmeno che si ponesse la questione, per una serie interminabile di motivi che la nostra storia insegna; una seconda, su cui ho riflettuto a lungo, è per non dare visibilità a questo fatto a mio parere particolarmente increscioso, ma su cui alla fine ho deciso di non tacere. Una terza questione, e che intendo espressamente sottolineare, è che io non sono un giurista, non miro ad esserlo e certamente non voglio criticare dei magistrati nel loro campo specifico, ma semplicemente portare una riflessione sulla forte battaglia tra diritti che si impone quando si entra nel confronto/scontro tra la cosiddetta “libertà d’espressione” e alcuni tra i principi costituzionali più importanti.

Questa serie di considerazioni, che danno corpo a siffatto breve scritto, si sono sviluppate è vero in molto tempo, tenendo conto che il pronunciamento in questione è di questo febbraio. Eppure, ho ritenuto necessario prendermi del tempo, per leggere attentamente la sentenza numero 8108, in riferimento all’udienza svoltasi in data 14 Dicembre 2017.
Ovviamente, tutti potete andare a leggere tale sentenza, non c’è mistero. Il fatto riguarda degli eventi avvenuti nel corso di una manifestazione promossa dal partito Fratelli d’Italia, in cui a quanto emerge dalle parole stesse della sentenza sono stati effettuati gesti quali il saluto romano ed altre azioni tipiche delle esternazioni culturali fasciste. L’imputazione riguardava espressamente la colpevolezza delle loro azioni e la liceità di utilizzare i suddetti comportamenti e gesti del fascismo, così platealmente presi dal passato, in una manifestazione pubblica. In questa sede mi dispiaccio di non poter fornire un background più accurato dei fatti in questione, la mia attenzione è più che tutto rivolta alla sentenza stessa. In questa manifestazione, vi era stata esposizione di croci celtiche e di altre amenità fasciste, per le quali peraltro “la Questura di Milano aveva notificato una diffida” atta espressamente a eliminarle dal suddetto corteo, evidentemente ignorata. Oltretutto, “alla mancata osservanza di questo divieto, riscontrata il giorno della manifestazione, aveva deciso di far ugualmente proseguire il corteo soltanto per ragioni di ordine pubblico”. Già qui mi sentirei di aprire una grossa parentesi, ma resisterò alla tentazione di farlo per amore di ciò che mi preme davvero trattare in queste poche righe. Un’intera parata costruita con simbologie che dovrebbero essere disapprovate e vietate dalle fondamenta stesse della nostra Costituzione, dopo aver ricevuto una diffida sulle suddette, non solo le porta avanti come se niente fosse, ma acuisce ulteriormente arricchendo la lista di “formule proibite” utilizzate. Questa è una riflessione che vi lascio e che non approfondisco ulteriormente.

La questione autentica sta nel fatto che questo ricorso, atto a mettere in discussione l’assoluzione dei colpevoli in causa, è stato rigettato. Una ragione addotta a giustificare l’inammissibilità del ricorso riguarda il fatto che questa manifestazione non aveva assolutamente alcun fine di proselitismo e pubblicità all’ideologia fascista, ma tutto questo aveva esclusivamente uno scopo commemorativo senza secondi fini ideologici (Sic!). Citando testualmente:

benché incontestato che gli odierni imputati avessero preso parte ad una manifestazione […] compiendo i contestati gesti usuali del disciolto partito fascista […] i giudici hanno ritenuto dirimente la natura puramente commemorativa (la sottolineatura è mia N.d.A.) della manifestazione e del corteo

e che pertanto i fatti in questione

non integravano il reato di cui all’art. 5 l. n. 645 del 20 giugno 1952 [Legge Scelba].

Stante il fatto che questa parte è stata rigettata a partire dalla succitata Legge Scelba n. 645/52, articolo 5, che cita testualmente che è punibile con multa e reclusione “chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista”, e stante, cito io in quanto non presente nella sentenza, z della medesima legge, che recita “alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo”, davvero non riesco a comprendere questo rigetto. Questo corteo rappresentava, cito testualmente la sentenza 8108, “una commemorazione di tre ‘camerati’, tre uomini uccisi in quanto fascisti”, fatto per cui non comprendo il non aver considerato l’articolo 4 della medesima legge in quanto classificatorio per i fatti in questione. Ripeto, non sono un giurista e non cito le leggi per mettere in discussione competenze o decisioni, ma le cito in quanto il loro valore fondativo e ideologico è per me, come per qualunque cittadino che persegue una ideologia democratica e paritaria, assoluto e sacro. Queste riflessioni le ripropongo a voi, per comprendere e per cercare di riflettere su cosa sia legale e cosa no, e per darmi una risposta ai grossi “perché” che mi affliggono.

Tuttavia, la questione dirimente per me in quanto cittadino e in quanto italiano, è questa: tolta tutta la questione della situazionalità o meno, prevista dalla legge o da altre significazioni, se anche fossero “solamente” commemorativi, che cosa dovrebbero commemorare? Un affetto verso cosa? Un periodo buio di dittatura e di storia nera dell’Italia? Concedere un nostalgico saluto a ciò che anticostituzionalmente si sta cercando di ricostruire (perché questo purtroppo sta avvenendo, in maniera più o meno sotterranea)? Ricordare ed essere edotti del passato è senza dubbio fondamentale, un dovere personale e sociale a cui nessuno dovrebbe essere esente. Ma la mia domanda, il mio appello è: dove finisce (cito testualmente la sentenza) la “libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite” e inizia quindi il “reato di pericolo concreto”, con specifico riferimento alla ideologia fascista e dai suoi correlati storico-sociali? Perché in questo caso, di un corteo interamente strutturato con ogni simbolo e ogni rimando possibile eccetto i canti al fascismo si sarebbe dovuto considerare assolutamente illogico il solo pensiero, e invece si è proceduto ad assolvere i rei a quanto pare per insussistenza? Il mio pensiero è che queste esternazioni, direi anche molto strutturate, unitamente alle recenti durissime posizioni in termini migratori, razziali e omofobi, rappresentino un sintomo sociale di una ricostituzione di matrice ideologica, forse ancora in stadio embrionale, ma consistente. Il clima in cui si inserisce questa sentenza della Cassazione, un clima che ha visto la corsa alle elezioni anche di partiti che della violenza fisica, non solo ideologica, e della xenofobia razzista fanno la loro caratteristica madre, forse dovrebbe vedere più chiarezza nel dividere quella che è una distinzione molto sottile, a volte impalpabile, tra ciò che la libertà concede e ciò che la legge tutela. È precisamente in questo clima di pensiero che si colloca la mia riflessione ed esclusivamente in questa ottica va considerata.

 

Jacopo Stringo

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